Art. 170 · Presentazione di domande
Regolamento per la navigazione internaCapo V

Art. 170

170 / 171

Presentazione di domande

In vigore dal 2 ott 1949
I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 1280, 1286, 1293 e 1294 del Codice, decorrono dalla entrata in vigore del presente regolamento. Le domande presentate a norma degli articoli 1293 e 1294 del Codice devono essere corredate dei documenti prescritti dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-170