Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 162
Personale che già esercita la professione della navigazione interna
In vigore dal 2 ott 1949
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno effettuato almeno sei mesi di navigazione in acque interne possono essere iscritti nelle matricole del personale navigante, ai termini dell'art. 1280 del Codice anche se non sono in possesso di tutti i requisiti richiesti Il richiedente, oltre alla dichiarazione dell'armatore di cui al richiamato art. 1280 del Codice, deve presentare il certificato di nascita. Se minore di anni diciotto deve presentare anche una dichiarazione scritta di consenso alla immatricolazione, rilasciata dalla persona che esercita la patria potestà o la tutela, con firma autenticata dall'autorità comunale.
Le norme per l'accertamento del requisito di navigazione di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-162