Regolamento per la navigazione interna›Parte QUARTA›Capo I
Art. 160
Occupazioni di beni e attivià soggette a concessione o autorizzazione
In vigore dal 2 ott 1949
Coloro che, nell'ambito di porti e approdi, occupano beni o esplicano attività per cui sia richiesta la concessione o l'autorizzazione dell'amministrazione della navigazione interna a norma degli del Codice, devono chiedere la concessione o l'autorizzazione all'Ispettorato di porto nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-160