Regolamento per la navigazione interna›Capo III
Art. 155
Registro e comunicazioni delle pene disciplinari
In vigore dal 2 ott 1949
Gli uffici delle autorità di navigazione interna e di quelle consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi.
Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-155