Art. 155 · Registro e comunicazioni delle pene disciplinari
Regolamento per la navigazione internaCapo III

Art. 155

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Registro e comunicazioni delle pene disciplinari

In vigore dal 2 ott 1949
Gli uffici delle autorità di navigazione interna e di quelle consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi. Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-155