Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 152
Oblazione per le contravvenzioni
In vigore dal 2 ott 1949
Per le contravvenzioni in materia di navigazione interna, previste dal Codice, la domanda di oblazione è presentata al capo dell'ispettorato di porto, il quale ne dà subito notizia al pretore quando siano stati già rimessi a quest'ultimo gli atti relativi all'accertamento del reato. Il pretore invia al capo dell'Ispettorato di porto la nota delle spese relative agli atti da lui compiuti e sospende ogni altro atto d'istruttoria.
Il capo dell'Ispettorato di porto informa inoltre il pretore se il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese è stato eseguito entro il termine fissato.
Agli effetti del terzo comma dell'articolo 1239 del Codice, all'ufficiale di porto s'intende sostituito il funzionario di porto della navigazione interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-152