Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 152

Oblazione per le contravvenzioni

In vigore dal 2 ott 1949
Per le contravvenzioni in materia di navigazione interna, previste dal Codice, la domanda di oblazione è presentata al capo dell'ispettorato di porto, il quale ne dà subito notizia al pretore quando siano stati già rimessi a quest'ultimo gli atti relativi all'accertamento del reato. Il pretore invia al capo dell'Ispettorato di porto la nota delle spese relative agli atti da lui compiuti e sospende ogni altro atto d'istruttoria. Il capo dell'Ispettorato di porto informa inoltre il pretore se il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le relative spese è stato eseguito entro il termine fissato. Agli effetti del terzo comma dell'articolo 1239 del Codice, all'ufficiale di porto s'intende sostituito il funzionario di porto della navigazione interna.
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Oblazione per le contravvenzioni (Art. 152 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo