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Art. 156
Contestazione degli addebiti
In vigore dal 2 ott 1949
La contestazione degli addebiti prevista dall'articolo 1263 del Codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è esposto un cenno sommario dei fatto.
L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In tale termine l'interessato o una persona munita di procura può prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimone ed altre prove.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-156