Art. 156 · Contestazione degli addebiti
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Art. 156

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Contestazione degli addebiti

In vigore dal 2 ott 1949
La contestazione degli addebiti prevista dall'articolo 1263 del Codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è esposto un cenno sommario dei fatto. L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In tale termine l'interessato o una persona munita di procura può prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimone ed altre prove.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-156