Regolamento per la navigazione interna›Parte TERZA›Capo I
Art. 150
Funzioni di polizia giudiziaria
In vigore dal 2 ott 1949
Le funzioni di polizia giudiziaria previste negli articoli 1235, e 1236 del Codice sono esercitate dai comandanti e dai funzionari di porto nell'intero ambito delle zone portuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-150