Art. 150 · Funzioni di polizia giudiziaria
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Art. 150

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Funzioni di polizia giudiziaria

In vigore dal 2 ott 1949
Le funzioni di polizia giudiziaria previste negli articoli 1235, e 1236 del Codice sono esercitate dai comandanti e dai funzionari di porto nell'intero ambito delle zone portuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-150