Regolamento per la navigazione interna›Parte SECONDA
Art. 146
Registro delle navi in costruzione
In vigore dal 2 ott 1949
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti ed è tenuto dagli Ispettorati di porto, nonché dalle Delegazioni di approdo designate dal Ministro stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-146