Art. 146 · Registro delle navi in costruzione
Regolamento per la navigazione internaParte SECONDA

Art. 146

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Registro delle navi in costruzione

In vigore dal 2 ott 1949
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti ed è tenuto dagli Ispettorati di porto, nonché dalle Delegazioni di approdo designate dal Ministro stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-146