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Art. 141
Revoca dell'autorizzazione
In vigore dal 2 ott 1949
L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo, nei casi previsti dai numeri 1) a 5) dell'.
Alla revoca si applicano le norme di cui al penultimo ed ultimo comma dello stesso .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-141