Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 141

Revoca dell'autorizzazione

In vigore dal 2 ott 1949
L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo, nei casi previsti dai numeri 1) a 5) dell'. Alla revoca si applicano le norme di cui al penultimo ed ultimo comma dello stesso .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-141

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Revoca dell'autorizzazione (Art. 141 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo