Art. 141 · Revoca dell'autorizzazione
Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 141

58 / 171

Revoca dell'autorizzazione

In vigore dal 2 ott 1949
L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo, nei casi previsti dai numeri 1) a 5) dell'. Alla revoca si applicano le norme di cui al penultimo ed ultimo comma dello stesso .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-141