Regolamento per la navigazione interna›Parte QUARTA›Capo I
Art. 159
167 / 171Beni compresi nelle zone portuali
In vigore dal 2 ott 1949
I beni appartenenti a privati, anche se riservati all'ampliamento di porti e approdi ovvero alla costruzione di depositi o stabilimenti, non possono essere compresi nelle zone portuali fin quando non siano stati acquistati o non ne sia stata effettuata l'espropriazione in conformità delle leggi in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-159