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Art. 140
57 / 171Autorizzazione del servizio di traino
In vigore dal 2 ott 1949
L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata dall'ispettorato compartimentale per una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
L'atto di autorizzazione può stabilire altre condizioni e modalità, del servizio di traino, in aggiunta a quelle stabilite dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-140