Art. 40 · Iscrizione dei barcaioli portuali
Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 40

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Iscrizione dei barcaioli portuali

In vigore dal 2 ott 1949
Il registro dei barcaioli portuali è tenuto dal comandante del porto nel quale essi esercitano la loro attività. Per l'iscrizione nel registro occorre avere effettuato tre mesi di navigazione e non aver superato l'età di cinquanta anni. Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, è rilasciato al barcaiolo all'atto della Iscrizione nel registro. Alla cancellazione dal registro si procede per morte o per dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare la professione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-40