Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 53

Barcaiolo abilitato

In vigore dal 2 ott 1949
Per conseguire il titolo di barcaiolo abilitato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante; 2) avere compiuto i diciotto anni di età; 3) saper leggere e scrivere; 4) avere effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta. Il personale volontario della Marina militare, in congedo appartenente alla categoria dei nocchieri, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può conseguire il titolo di barcaiolo abilitato senza alcun periodo) di tirocinio su navi per navigazione interna. Analogamente possono conseguire il titolo di barcaiolo senza alcun tirocinio gli iscritti fra la gente di mare di la categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti, abbiano la qualifica di marinaio". Il barcaiolo abilitato può condurre navi a vela o a remi di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se addette al trasporto di cose e non superiore alle dieci tonnellate se addette al trasporto di persone, nella circoscrizione dell'Ispettorato di porto d'iscrizione e in quelle contigue quando sia a ciò autorizzato dall'ispettorato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-53

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