Art. 56 · Motorista di motoscafi
Regolamento per la navigazione internaCapo III

Art. 56

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Motorista di motoscafi

In vigore dal 2 ott 1949
Per conseguire il titolo di motorista di motoscafi, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell', occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i diciotto anni di età; 2) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 3) avere effettuato sei mesi di navigazione ovvero avere effettuato tre mesi di navigazione e avere seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti. il titolo di motorista di motoscafi può essere conseguito dal personale della Marina militare in congedo, di grado non inferiore a sottocapo motorista navale volontario, munito di abilitazione a condurre motori di potenza non superiore a 400 cavalli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell' e n. 1) del presente articolo, abbia almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina. Analogamente il titolo predetto può essere conseguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che siano in possesso di un titolo o abilitazione non inferiore a quella di motorista abilitato. Il motorista di motoscafi può condurre apparati motori a combustione interna di motoscafi e di imbarcazioni con motore amovibile addetti a servizi di trasporto, salvo il disposto dell' per i motoscafi adibiti a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Storico versioni

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