Art. 47 · Reiscrizione nelle matricole
Regolamento per la navigazione internaTitolo IVCapo I

Art. 47

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Reiscrizione nelle matricole

In vigore dal 2 ott 1949
Gli iscritti nelle matricole del personale navigante, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-47