Art. 9
In vigore dal 20 mar 1949
Fino a quando non vengano emanate nuove disposizioni regolamentari, al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato continua ad applicarsi, in quanto non sia incompatibile con le disposizioni del presente decreto il titolo Il del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.
Per i concorsi a vice-direttori di segreteria di 2° classe (gruppo A, grado 8°) si osservano le norme degli del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.
Per l'ammissione ai concorsi a vice-segretario aggiunto di sezione di 2° classe (gruppo B, grado 11°) e per le relative prove d'esame si applicano le disposizioni vigenti per i concorsi al ruolo di gruppo B del personale delle cancellerie giudiziarie. Si osservano altresì per tali concorsi le disposizioni degli articoli 17, 22 e 26 del predetto regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-9