Art. 14
In vigore dal 20 mar 1949
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il periodo minimo di permanenza nel grado per la promozione al grado superiore nei ruoli del personale di segreteria e del personale subalterno del Consiglio di Stato è ridotto di un anno e mezzo.
L'impiegato può usufruire di tale beneficio una sola volta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 12. -- CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-14