Art. 12
In vigore dal 20 mar 1949
Nella prima attuazione del presente decreto, possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere inquadrati nei gruppi A. e C, limitatamente a due posti per ciascun gruppo, gli impiegati del medesimo gruppo di altra Amministrazione che prestino servizio da almeno sei mesi presso il Consiglio di Stato.
L'inquadramento avviene con il medesimo grado rivestito nel ruolo di provenienza e con l'anzianità di grado ivi conseguita.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-12