Art. 7
In vigore dal 20 mar 1949
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, due impiegati di grado non superiore al 6° del ruolo di concetto della Ragioneria generale dello Stato possono essere comandati a prestare servizio presso il Consiglio di Stato. Le competenze spettanti ai detti funzionari saranno a carico del bilancio del Ministero del tesoro - rubrica Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-7