Art. 11
In vigore dal 20 mar 1949
I concorsi che saranno indetti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il conferimento dei posti disponibili nel grado iniziale del gruppo C, dovranno essere riservati ai dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che siano muniti del prescritto titolo di studio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-11