Art. 10
In vigore dal 20 mar 1949
Al primo consorso per il Grado 8° di gruppo A, che sarà bandito dopo la entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare anche gli impiegati dei gruppi B e C del Consiglio di Stato, forniti di laurea in giurisprudenza e che abbiano, rispettivamente, almeno dieci o quindici anni di effettivo servizio di ruolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-10