Art. 8
In vigore dal 20 mar 1949
Gli impiegati appartenenti agli attuali ruoli del personale di segreteria sono inquadrati, con il grado e l'anzianità posseduti, nei corrispondenti ruoli stabiliti nelle unite tabelle, ed assumono le qualifiche ivi previste.
Gli impiegati indicati nell' della legge 24 marzo 1932, n. 270, conservano il trattamento ivi previsto, assumendo la qualifica di aiutante di segreteria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-8