Art. 13
In vigore dal 20 mar 1949
Tre dei posti del ruolo del personale subalterno, vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei quali due di usciere ed uno di inserviente, possono essere conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai militari dell'Arma dei carabinieri ed agli agenti del Corpo di pubblica sicurezza che abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio alle dipendenze del Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-13