Art. 13

In vigore dal 20 mar 1949
Tre dei posti del ruolo del personale subalterno, vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei quali due di usciere ed uno di inserviente, possono essere conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai militari dell'Arma dei carabinieri ed agli agenti del Corpo di pubblica sicurezza che abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio alle dipendenze del Consiglio di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Riordinamento degli uffici di segreteria e dei ruoli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo