Art. 6

In vigore dal 20 mar 1949
Le promozioni nel ruolo di gruppo A e le promozioni per i gradi superiori al 9°, nel ruolo di gruppo B, avvengono per merito comparativo tra gli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo, che abbiano compiuto nel grado medesimo almeno tre anni di effettivo servizio. Le promozioni per il grado 9° nel ruolo di gruppo B avvengono mediante concorso per esami secondo le disposizioni del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dei regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni. Le modalità del concorso e le relative prove d'esame saranno stabilite con norme regolamentari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-6

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