Art. 2
In vigore dal 20 mar 1949
Il personale di segreteria è costituito dai direttori e vice direttori di segreteria (gruppo A), dai segretari e vice segretari di sezione (gruppo B) e dagli impiegati d'ordine (gruppo C).
I direttori di segreteria disimpegnano i servizi di carattere amministrativo presso la Segreteria generale del Consiglio di Stato ed esercitano le funzioni direttive presso le Segreterie delle sezioni.
I segretari di sezione adempiono tutti i servizi inerenti ai funzionamento delle Segreterie delle sezioni del Consiglio di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-08;42#art-2