Art. 3

In vigore dal 20 mar 1949
Per il personale di segreteria e per il personale subalterno è istituito un Consiglio di amministrazione con le attribuzioni previste dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni. Il Consiglio predetto è composto di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, di due consiglieri di Stato, del Segretario generale del Consiglio di Stato e di un funzionario in servizio presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al s°. Le funzioni di segreteria del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A del personale di segreteria, di grado non inferiore al 7°. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato. Il secondo comma dell'art. 18 ed il secondo comma, dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, sono abrogati.
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Art. 3 Riordinamento degli uffici di segreteria e dei ruoli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo