Art. 6
In vigore dal 12 gen 1949
L'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:
"Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto all'indennità di anzianità a norma di legge, o dei contratti collettivi di lavoro, o regolamenti aziendali, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista, ove essa sia superiore a tale indennità. Qualora detta riserva risulti inferiore, essa sarà integrata prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 35 del presente regolamento.
Nel caso di dimissioni, la riserva matematica sarà corrisposta:
a) al fondo di integrazione di cui all'art. 35, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio di servizio;
b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio di servizio;
c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.
Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna l'intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purchè il matrimonio sia celebrato entro l'anno dal giorno di cessazione del servizio.
In caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi dell' del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, la riserva matematica è attribuita al fondo di integrazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1460#art-6