Art. 3

In vigore dal 12 gen 1949
Al n. 2 dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto: "Nel caso in cui le somme garantite con l'assicurazione mista, risultino inferiori alla detta indennità di anzianità, esse sono integrate, fino alla concorrenza dell'indennità stessa, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'art. 35 del presente regolamento",
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1460#art-3

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