Art. 5
In vigore dal 12 gen 1949
All'art. 23 del regolamento approvato con regio-decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:
"Per il personale che alla, data di iscrizione al fondo abbia una età superiore ai 55 anni, l'integrale contributo di cui all', dedotti i contributi per l'assicurazione obbligatoria a favore di coloro che alla stessa sono soggetti, è investito in capitalizzazione finanziaria al 4,50% annuo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1460#art-5