Art. 4

In vigore dal 12 gen 1949
L'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato: "All'iscritto che liquida la pensione di invalidità spetta, oltre la pensione, il pagamento del valore di riscatto del capitale garantito in assicurazione mista, pagabile alla data di liquidazione della pensione. Tale valore di riscatto è commisurato all'intera riserva matematica dell'assicurazione con un minimo del 95% dei contributi assegnati all'assicurazione mista, qualora il riscatto avvenga nei primi cinque anni di assicurazione, e del 100% dei contributi stessi, qualora il riscatto si verifichi dopo i primi cinque anni di assicurazione. Qualora il valore del riscatto risulti inferiore alla indennità di anzianità dovuta per legge, o per contratto collettivo, o per regolamento aziendale, esso sarà integrato prelevando la differenza dal fondo di cui all'art. 35 del presente regolamento".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1460#art-4

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