Art. 9
In vigore dal 12 gen 1949
L'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è sostituito dal seguente:
"È istituito un fondo di integrazione a favore degli iscritti, amministrato con le norme di cui all'.
Ad esso affluiscono:
1) le penalità di cui all' del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971;
2) i proventi relativi ai dimissionari nel 1° e 2° quinquennio ed ai licenziati per giusta causa (salvo i casi di riduzione di onere di cui al successivo art. 42);
3) il 5% dei contributi unici ed il 10% dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste;
4) il contributo straordinario integrativo, per tutto il tempo e nella misura in cui verrà, fissato;
5) ogni altro provento previsto dal regolamento.
Col fondo di integrazione si provvede alla integrazione delle prestazioni di assicurazione e capitalizzazione, fino alla concorrenza delle indennità di anzianità, che in ogni caso saranno corrisposte agli iscritti a norma di legge, dei contratti collettivi di lavoro o regolamenti aziendali.
Annualmente verrà sottoposta al Comitato speciale la situazione contabile del fondo di integrazione; ove la stessa presenti dei margini attivi, il Comitato potrà, disporre l'accantonamento per eventuali future passività, o l'assegnazione - in tutto o in parte - a prestazioni assistenziali a favore degli iscritti.
Qualora possa prevedersi che l'aliquota del contributo integrativo sia superiore a quella necessaria, per mantenere l'equilibrio del fondo, il Comitato speciale ha facoltà di proporne la riduzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale promuoverà i conseguenti provvedimenti.
Nel caso, invece, di insufficienza del fondo di integrazione il Comitato speciale proporrà al detto Ministero la nuova aliquota alla quale riterrà necessario elevare il contributo integrativo, aliquota che verrà fissata sentite le organizzazioni sindacali interessate".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1460#art-9