Art. 10
In vigore dal 12 gen 1949
La seconda, parte del secondo comma dell'art. 36 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificata:
"La somma risultante è sostitutiva delle indennità di anzianità in dipendenza del periodo successivo al 1 gennaio 1937.
Qualora tale somma, aumentata del montante costituito con il contributo unico, risulti inferiore alle indennità di anzianità, essa è integrata, con prelievo della differenza dal fondo di cui all'art. 35, fino alla concorrenza dell'indennità stessa",
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1460#art-10