Art. 11

In vigore dal 12 gen 1949
L'art. 42 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato: "In caso di dimissioni o di risoluzione per giusta causa, ai sensi dell'art. 26, durante il periodo nel quale è ammessa la rateizzazione di cui all'art. 30, le quote da attribuirsi al fondo d'integrazione, ai sensi del detto art. 26, sono accreditate all'esattoria, fino alla concorrenza della somma effettivamente dovuta in pagamento del contributo unico relativo all'iscritto. Le singole rate trimestrali ancora dovute dall'azienda ai sensi dell'art. 30, saranno di conseguenza proporzionalmente diminuite a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del rapporto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1948 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 113. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1460#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo