Art. 7
In vigore dal 12 gen 1949
All'art. 28 del regolamento 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma "Nel caso che il datore di lavoro debba riconoscere al lavoratore periodi di anzianità anteriori al 1 gennaio 1937 superiori a quelli denunciati a suo tempo, la retribuzione da prendere a base per il riscatto è quella corrisposta al dipendente all'epoca del riconoscimento. L'onere relativo al contributo unico, ove venga richiesta la rateizzazione in ottanta trimestralità secondo le norme di cui all'art. 30, è a carico, per le rate scadute dal 1 gennaio 1937 al momento dell'operazione, del datore di lavoro che procede al predetto riconoscimento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1460#art-7