Art. 1

In vigore dal 12 gen 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, concernente il Fondo di previdenza a favore del personale esattoriale, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 485; Visto il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che approva il nuovo regolamento di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 19416, n. 304, concernente alcune modifiche al trattamento di previdenza degli impiegati predetti; Sentito il Comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza del personale predetto; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta: . All' del regolamento approvato col regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma: "Inoltre è dovuto un contributo straordinario integrativo del 2,30% della retribuzione, la cui misura potrà essere variata nel tempo con le norme di cui al successivo art. 35".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-07-01;1460#art-1

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