Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
In vigore dal 10 giu 2001
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento oppure entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Dipartimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa al predetto Organo e agli interessati la determinazione esplicitando i motivi ed indicando un nuovo termine, che non può comunque essere superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Tale ulteriore termine non viene computato, ai fini della determinazione del termine finale del procedimento.
2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato articolo 17, e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche richieste in via sostitutiva non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine di sei mesi il Ministro delegato per i Servizi tecnici nazionali individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti pubblici istituzionalmente competenti, gli altri soggetti che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per i Servizi tecnici nazionali provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente Regolamento. Fino a quando non si sarà provveduto in via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi od i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-05;197#art-7