Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

In vigore dal 10 giu 2001
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-05;197#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo