Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
In vigore dal 10 giu 2001
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-05;197#art-2