Art. 5
Partecipazione al procedimento
In vigore dal 10 giu 2001
1. Ai sensi dell', comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'ufficio delle relazioni con il pubblico del Dipartimento sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell', comma 1, lettera b), della medesima legge n. 241/1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti entro il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.
3. Fino a quando non verrà istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico, i compiti previsti nei commi precedenti sono svolti dai singoli servizi ed uffici del Dipartimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-05;197#art-5