Art. 8
Parere facoltativo del Consiglio di Stato
In vigore dal 10 giu 2001
1. Quando, fuori dei casi di parere obbligatorio, si ritiene per questioni di particolare importanza e complessità di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione dell'amministrazione agli interessati, indicandone adeguatamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-05;197#art-8