Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

In vigore dal 10 giu 2001
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. 2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all' della citata legge n. 241 e all' del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dell'avviso stesso. 4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché dal disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-05;197#art-3

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