Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

In vigore dal 10 giu 2001
1. Salvo che non sussistano ragioni di celerità connesse con documentate e motivate situazioni di emergenza, il responsabile del procedimento promosso d'ufficio dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell', comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con la pubblicazione e l'affissione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo del Dipartimento e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comunicazione o a dare comunicazione e fornire indicazioni atte a consentirne la partecipazione nel procedimento. 4. Resta fermo quanto stabilito dall' in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
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