Art. 9
Responsabile del procedimento
In vigore dal 10 giu 2001
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del tipo di procedimento, come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa può designare responsabile di un singolo procedimento altro funzionario assegnato all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro funzionario.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-05;197#art-9