Art. 11
Pubblicità aggiuntiva
In vigore dal 10 giu 2001
1. Il presente Regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 marzo 2001
Il Ministro delegato: Bordon
Visto, il Guardasigilli:
Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 102
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-05;197#art-11