Art. 10
Integrazione e modificazione del presente regolamento
In vigore dal 10 giu 2001
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Dipartimento verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-03-05;197#art-10