Art. 6
In vigore dal 6 dic 1992
1. Sino a tutto il 30 giugno 1993, alla corresponsione del trattamento economico al personale trasferito agli enti locali nel corso dell'anno 1992 provvede direttamente l'Ente ferrovie dello Stato.
2. Entro il 31 gennaio 1993, l'Ente ferrovie dello Stato comunica al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno il personale trasferito nel corso dell'anno 1992 con apposito elenco nominativo, specificando:
1) gli elementi indicati all', lettere a), b), c) e d);
2) l'ammontare complessivo dei trattamenti economici fondamentali dovuti al personale trasferito per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1993;
3) l'ammontare complessivo annuo dei trattamenti economici fondamentali dovuti al predetto personale a decorrere dall'anno 1994.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-06-05;473#art-6